di Avv. Francesco Miraglia – Dopo la richiesta di verifiche al ministro Nordio e l'iniziativa parlamentare della deputata Stefania Ascari, nuovo capitolo del caso torinese: al centro la gestione delle difese di una madre in un procedimento sull'affidamento della figlia.
Il caso degli affidi e della giustizia minorile torinese torna al centro dell'attenzione.
Dopo la denuncia pubblica dell'avvocato Francesco Miraglia, che aveva chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio verifiche sulle criticità emerse in alcuni procedimenti riguardanti minori, e dopo l'iniziativa parlamentare della deputata Stefania Ascari, arriva ora un nuovo passaggio istituzionale: un esposto-segnalazione nei confronti di un giudice del Tribunale ordinario di Torino.
L'atto, presentato nell'interesse di una madre coinvolta in un procedimento relativo alla figlia minore, è stato trasmesso alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Torino.
Al centro dell'esposto c'è una precisa sequenza processuale
Il Tribunale aveva assegnato alle parti termine fino al 28 luglio per depositare le osservazioni sul calendario estivo della minore. La difesa della madre sostiene di avere trasmesso telematicamente le proprie note entro il termine, illustrando una posizione tutt'altro che inerte: secondo quanto riportato nell'esposto, la donna aveva accettato diverse soluzioni fortemente limitative della propria posizione, rinunciando anche a periodi di vacanza e pernottamenti con la figlia, accettando un lungo soggiorno della minore con il padre, la presenza dei nonni paterni durante gli incontri e facendosi carico delle spese di viaggio e alloggio.
Il dissenso residuo riguardava il rispetto del calendario materno già stabilito dal Tribunale. Il 29 luglio veniva però adottata l'ordinanza.
Ed è questo il punto centrale della segnalazione: nel successivo provvedimento del 3 agosto lo stesso giudice riconosce che le note della madre erano state messe in visione soltanto il 29 luglio, dopo il deposito dell'ordinanza, precisando inoltre che tale inconveniente non poteva riverberarsi negativamente sulla posizione processuale della ricorrente.
Secondo quanto riportato nell'esposto, tuttavia, nell'ordinanza del 29 luglio alla madre sarebbero state attribuite una mancata presa di posizione e una «inerzia», definita anche «stigmatizzabile». La difesa chiede quindi di verificare se una circostanza derivante dalla mancata visibilità dell'atto telematico sia stata trasformata in un comportamento omissivo della donna e se tale presunta inerzia sia stata utilizzata anche nella valutazione della sua adeguatezza genitoriale.
«È questo il punto che deve essere chiarito – afferma Miraglia –: vogliamo sapere se una madre sia stata valutata negativamente per una presunta omissione quando aveva invece trasmesso le proprie difese entro il termine. Non chiediamo condanne preventive né che gli organi disciplinari si sostituiscano al giudice. Chiediamo di accertare esattamente ciò che è accaduto».
L'esposto domanda infatti di ricostruire l'intera cronologia telematica: trasmissione e consegna della busta, momento dell'accettazione da parte della cancelleria, effettiva messa in visione delle note e orario di adozione dell'ordinanza. Si chiede inoltre di verificare se il giudice fosse stato informato dell'esistenza della busta prima di decidere e se avesse concretamente la possibilità di controllarne lo stato.
C'è poi un secondo profilo. Dopo l'ordinanza del 29 luglio la difesa aveva immediatamente presentato un'istanza urgente di revoca, documentando la tempestiva trasmissione delle note.
Il provvedimento del 3 agosto riconosceva la loro tardiva messa in visione, ma confermava la precedente decisione richiamando anche la soluzione prospettata dalla consulenza tecnica d'ufficio e condivisa dalla curatrice speciale. Secondo l'esposto, però, il richiamo alla CTU non avrebbe risposto alla contestazione principale: una cosa è stabilire quale calendario sia ritenuto più adeguato nell'interesse della minore, altra cosa è verificare se alla madre sia stata erroneamente attribuita una mancata presa di posizione. Proprio per questo l'atto precisa che le questioni riguardanti la CTU restano distinte e non costituiscono il fondamento principale della segnalazione.
L'esposto non rappresenta un'impugnazione dei provvedimenti e non chiede al CSM o agli altri destinatari di modificare le decisioni sull'affidamento. La richiesta riguarda la gestione degli atti difensivi, l'effettività del contraddittorio, la possibile imputazione alla madre di un'omissione non commessa e la risposta fornita alla successiva istanza di revoca.
La vicenda ha nel frattempo assunto anche una dimensione politica.
Dopo la richiesta di Miraglia al ministro Nordio di verificare quanto stesse accadendo nella giustizia minorile torinese, il caso è arrivato in Parlamento attraverso l'iniziativa della deputata Stefania Ascari. Ora, con l'esposto, agli organi competenti viene chiesto di stabilire se quanto accaduto sia riconducibile a una disfunzione tecnica e processuale oppure se emergano elementi concreti, documentati e personalmente riferibili al magistrato meritevoli di ulteriori iniziative. «Quando si decide del rapporto tra un bambino e i suoi genitori – conclude Miraglia – non possono esistere zone d'ombra. Se tutto è avvenuto correttamente, gli accertamenti lo dimostreranno. Se invece emergeranno anomalie, sarà dovere delle istituzioni intervenire».
Dalla denuncia pubblica all'iniziativa parlamentare, fino all'esposto: il caso torinese entra dunque in una nuova fase.
E la questione posta agli organi istituzionali è precisa: accertare se le difese di una madre, tempestivamente trasmesse, siano state effettivamente considerate prima di assumere decisioni destinate a incidere sul rapporto con la propria figlia.
Avv. Francesco Miraglia
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