Una stanza vuota non è necessariamente una stanza che produce rifiuti. E un magazzino abbandonato, privo di utenze e ormai inutilizzabile, non può essere trattato automaticamente come un locale soggetto alla TARI.
È il principio che ha ribadito la giustizia tributaria in relazione a una controversia tra un contribuente e il Comune di Aprilia. Un nuovo caso emerge dall'ennesimo ricorso contro il regolamento TARI, nel quale il Comune, già in altre situazioni, è uscito sconfitto.
La vicenda riguarda un immobile composto da un magazzino e da un piccolo orto, per il quale il Comune di Aprilia aveva richiesto il pagamento della TARI.
Il Comune di Aprilia aveva difeso la propria richiesta sostenendo che il magazzino fosse comunque un locale astrattamente suscettibile di produrre rifiuti, anche senza un'utenza elettrica attiva.
Non tutto ciò che potrebbe essere destinato a produrre rifiuti, bensì ciò che effettivamente può produrli, perché non è sufficiente che il locale esista: deve poter essere utilizzato.
Il punto centrale della decisione è semplice: la TARI nasce in presenza della detenzione o occupazione di locali che siano suscettibili di produrre rifiuti. La legge guarda quindi alla concreta potenzialità del bene, non alla sua semplice esistenza.
La pretesa, contenuta nell'avviso di accertamento n. 3036 TARI 2022, riguardava complessivamente 2.172 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024.
Il proprietario ha però contestato la richiesta, sostenendo che quell'immobile non veniva utilizzato da anni e, soprattutto, non poteva essere utilizzato.
Non si trattava, dunque, semplicemente di un locale momentaneamente vuoto: il bene era in condizioni di abbandono, senza arredi, senza beni al suo interno e senza servizi.
Un elemento particolarmente significativo era la cessazione dell'unica fornitura elettrica, avvenuta addirittura l'11 aprile 2019.
L'ente aveva inoltre contestato al contribuente di non aver presentato, per ciascuna annualità, la richiesta di esenzione prevista dal regolamento comunale.
La Corte di giustizia tributaria non ha però condiviso questa impostazione e ha accolto il ricorso del cittadino.
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