Guida alla tutela del marchio di fatto: scopri i diritti di chi usa un segno distintivo prima della registrazione altrui e i limiti territoriali.
Il mondo degli affari corre veloce e spesso un imprenditore inizia a identificare i propri prodotti con un nome o un simbolo senza correre subito all'ufficio brevetti. In questi casi molti si chiedono: posso usare un marchio non registrato se qualcuno lo deposita dopo? La legge italiana protegge chi ha iniziato a usare un segno per primo, riconoscendo il cosiddetto marchio di fatto. Questa tutela non nasce da una carta bollata, ma dall'uso concreto e dalla notorietà che il marchio ha acquisito presso i consumatori. La giurisprudenza ha chiarito che chi arriva per primo ha diritti specifici, ma la loro ampiezza dipende da quanto è conosciuto il marchio. Non basta avere un'idea o un vecchio logo nel cassetto: occorre che il segno distingua realmente un'attività ancora attiva sul mercato. Il diritto di preuso garantisce che la storia di un'impresa non venga cancellata da chi arriva dopo. Che cos'è il marchio di fatto e quando scatta la tutela?
La tutela del marchio non registrato trova il suo fondamento nella funzione distintiva che il segno svolge nella realtà. Esso deve essere riconosciuto dal pubblico grazie a un'utilizzazione effettiva (Cass. sent. 13 maggio 2016, n. 9889). Per questo motivo, la legge non protegge i segni legati a un'attività d'impresa mai esercitata o che non viene praticata da molto tempo. Senza un uso reale, il marchio non può essere noto e quindi non merita protezione.
Se una vecchia azienda tessile chiude negli anni '90 e un'altra società oggi usa lo stesso nome, la vecchia proprietà non può invocare il marchio di fatto perché l'attività è cessata da troppo tempo. Cosa succede se il marchio è conosciuto in tutta Italia?
Se il preuso di un marchio di fatto ha una notorietà nazionale, i diritti per il primo utilizzatore sono molto forti. Egli ha il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo. Di conseguenza, se un'altra persona cerca di registrare lo stesso marchio in un momento successivo, quella registrazione è invalida (Cass. sent. 2 novembre 2015 n. 22350). Il motivo è semplice: al nuovo marchio manca il carattere della novità, che è un requisito obbligatorio per ottenere una registrazione valida (RD 21 giugno 1942 n. 929; Cass. sent. 20 maggio 2016, n. 10519).
Un caso tipico riguarda le eredità: se un genitore lascia in eredità ai figli l'uso di marchi noti a livello nazionale, questi segni sono validi da un'epoca antecedente rispetto a qualunque registrazione successiva effettuata da uno solo dei figli senza il consenso degli altri. Cosa cambia se l'uso del marchio è solo locale?
Quando il preuso del marchio avviene solo in un ambito territoriale limitato, le regole cambiano per favorire la convivenza tra le imprese. Il preutente ha la facoltà di continuare a usare il marchio in quella specifica zona, ma non può vietare a chi ha registrato il marchio successivamente di usarlo nel resto del territorio (Cass. sent. 15 giugno 2015 n. 12326). In pratica, si crea un duopolio: il primo utilizzatore resta nel suo mercato locale:
il nuovo registrante si espande nel resto d'Italia.
La legge protegge maggiormente chi registra il marchio, offrendogli una tutela più intensa ed estesa. Pertanto, chi usa il marchio solo localmente non può impedire al registrante di entrare nella sua zona, ma può solo difendere il proprio diritto a non essere cacciato. Si perde il diritto se la registrazione viene annullata?
Il diritto di preuso è un potere distinto dalla registrazione formale. Può capitare che un preutente decida di registrare il proprio marchio, ma che tale registrazione venga dichiarata nulla perché considerata decettiva o in conflitto con altri segni (D.lgs n. 30 del 2005). Anche in questo caso, il preutente non perde il diritto di continuare a usare il segno distintivo originario (Cass. sent. 1 febbraio 2018 n. 2499). La nullità della 'carta' non cancella il diritto nato dall'uso concreto nel tempo. Se il conflitto con altri marchi cessa, il preutente può continuare la sua attività tranquillamente, poiché il suo diritto di base rimane valido e indipendente dalle vicende formali della registrazione.
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